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Divisionalizzazione Finanziaria Fiscale

La Divisionalizzazione Finanziaria FISCALE è lo strumento di economica locale scelta
nella progettualità di Scelta Libera, volta a instaurare una proporzionalità diretta fra le
imposte riscosse da un certo ente territoriale (Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni) e le imposte effettivamente utilizzate dall’ente stesso.

Tale sistema, va integrato e coordinato tra i vari livelli di governo dello Stato, ma deve
mantenere l’assoluta autonomia locale secondo anche gli statuti autonomi di alcune
regioni italiane.

La Progettualità del DFF nasce a seguito del lavoro sviluppato sulla dispersione delle
responsabilità finanziarie degli Enti, volto a favorire la struttura fondamentale del
decentramento fiscale.

Per svolgere le funzioni regolamentari del funzionamento decentrato in modo autonomo
dell’Ente, i governi locali e le organizzazioni private devono avere un adeguato livello di
entrate ed esse saranno finanziate direttamente a livello locale e dovranno avere
l’assoluta facoltà di prendere decisioni sulle spese.

Il decentramento fiscale può assumere molte forme, tra cui:

1) l’autofinanziamento o il recupero dei costi attraverso oneri sugli utenti costituiti in
forma giuridica o forma privata;
2) modalità di co-finanziamento o co-produzione attraverso cui gli utenti partecipano
nella fornitura di servizi e infrastrutture attraverso contributi monetari o prestazioni
d’opera;
3) espansione delle entrate locali attraverso la riduzione di tasse immobiliari o di
vendite, o oneri indiretti;
4) possibili trasferimenti intergovernativi che spostano le entrate generali dalle tasse
raccolte dal governo centrale ai governi locali per usi generali o specifici, e
autorizzazione di prestiti comunali e mobilitazione di risorse di governi sia nazionali
sia locali, attraverso garanzie sui prestiti anche per una possibile transizione
generale in regime di piena autonomia finanziaria-fiscale locale.

In molti paesi in via di sviluppo i governi locali o le unità amministrative possiedono
l’autorità legale di imporre tasse, ma la base imponibile è così debole e la dipendenza dai
sussidi del governo centrale così radicata che non si tenta di esercitare tale autorità.

Sul piano tecnico, la bozza del DFF si compone di due famiglie:
1) Tasse e Imposte locali;
2) Tasse e Imposte nazionali.

Le tasse e le imposte locali

Le tasse e le imposte locali sono elementi del sistema DFF gestiti da quello che viene
chiamato il “governo locale’’. Queste sono principalmente imposte relative alla proprietà o
all’ uso di edifici come luoghi di attività d’impresa, mantenimento dell’infrastruttura o varie
attività con competenze strette territoriali.

Va preparato un DL “Sulla organizzazione e funzionamento del governo locale”, le
strutture amministrative locali non hanno la facoltà di definire autonomamente le aliquote
fiscali di tali imposte e tasse, ma saranno coordinate dal Governo Centrale Locale che ne
scriverà tali aliquote e sistema di pagamento. All’interno di tale gruppo di imposte e tasse
ha un valore particolare l’imposta relativa agli edifici industriali o commerciali; vogliamo
applicare una norma per la quale sia non impugnabile per nessun titolo, la prima casa

Le tasse e imposte regionali

Le tasse e le imposte regionali rappresentano la primaria forma di gettito per l’erario delle
Regioni e sono senza dubbio le fonti di pressione fiscale più significativa. In particolare, le
tasse e imposte regionali si presentano come di seguito:
l’imposta sul valore aggiunto;
l’imposta sui redditi;
l’accisa;
l’imposta sui giochi d’azzardo, sui casinò e sugli ippodromi;
le tasse regionali;
le altre imposte e tasse definite come tali da leggi specifiche.
Oltre a queste imposte che compongono il sistema fiscale regionale, sono previsti anche
obblighi verso enti sociali e previdenziali i quali sono regolati da apposite norme. Vediamo,
nel dettaglio, alcuni aspetti d’interesse.

1) L’imposta sul valore aggiunto

L’imposta sul valore aggiunto o, (da definire nuovo nome), dovrà diventare famosa in
quanto armonizzerà i principi internazionali, ma pur sempre inferiore e per scaglioni di
reddito.
L’imposta sul valore aggiunto viene applicata sulle vendite di merci o fornitura di servizi
svolte da un soggetto passivo a fronte di un pagamento e su tutte le impostazioni di merci
nei territorii regionali.
Ovviamente, l’IVA non viene applicata sulle esportazioni ed i servizi internazionali come il
trasporto di merci e passeggeri e le consulenze o attività B2B o attività finanziarie (da
verificare se aggiungere altre categorie merceologiche).
L’IVA che verrà applicata sarà con una aliquota standard del 5%.
Per quanto riguarda i soggetti passivi considerati come tali ai fini dell’applicabilità del IVA,
hanno l’obbligo di registrarsi presso le autorità competenti come contribuenti, ai fini IVA,
tutte le persone fisiche o giuridiche:
il cui fatturato annuo supera il valore di € 100.000,00 che svolgono attività di import-export
o altro, non verrà applicata nessuna aliquota.
Tuttavia, possono scegliere di essere soggetti passivi, ai fini iva, anche tutte le entità
economiche aventi un fatturato inferiore a quello sopracitato che presentano presso gli
organi competenti l’autodichiarazione e la richiesta di essere considerati tali.

2) L’imposta sui redditi

L’imposta sui redditi è un’imposta che si applica su tutti redditi personali degli individui o
entità economiche secondo le seguenti definizioni:
soggetti passivi individui, persone fisiche o società residenti nelle regioni italiane
soggetti passivi individui, persone fisiche o giuridiche non residenti nelle regioni italiabe
per i quali pero sussistono le condizioni della residenza fiscale.
sono soggetti a questa imposta i redditi prodotti nell’anno fiscale provenienti dalle seguenti
fonti:

1) compensi, stipendi e altre retribuzioni derivanti ad attività lavorativa;
2) redditi da capitale, provenienti da attività di investimento e partecipazioni societarie,
come ad esempio i dividendi e plusvalenze; nonché redditi provenienti da interessi
bancari e altri strumenti finanziari;
3) redditi provenienti da diritti di autore o da qualsiasi tipo di proprietà intellettuale;
4) redditi provenienti da enfiteusi o affitto con eccezione dei casi in cui questi redditi
siano prodotti nell’ambito di attività d’impresa;
5) redditi provenienti da cessioni di beni immobili;
6) redditi provenienti dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita nelle
transazioni di vendita di partecipazioni societaria in forma di azioni;
altri redditi.

In sintesi, le categorie di reddito tassate, si distinguono in tre macro-classi:

1) Redditi provenienti da attività lavorativa e soggetti all’imposta sul reddito delle persone
fisiche relativa al lavoro dipendente (equivalente all’IRPEF italiana) da definire nome e
aliquota minima.

Proposta:
da 0 a 50.000 annuali, è prevista una aliquota 0%
da 50.000 euro a 100.000 euro annuali è prevista una aliquota del 3%
da 100.000 euro a 250.000 euro annuali è prevista un’aliquota del 6%
oltre i 250.000 euro annuali, è prevista una aliquota del 12%
2) Redditi provenienti da attività d’impresa
Per l’attività privategli scaglioni dell’imposta sui redditi d’impresa si presentano come di
seguito:
da 0 a 1.000.000 di euro di fatturato/annuo si applica l’aliquota “0” (regime agevolato micro
e piccole imprese)
da 1.000.000 a 5.000.000 di euro di fatturato/annuo si applica un’aliquota del 4%;
da 5.000.000 a 10.000.000 di euro di fatturato/annuo si applica un’aliquota del 8%;
da 10.000.000 a 20.000.000 di euro di fatturato/annuo si applica un’aliquota del 12%;
sopra i 20.000.000 di euro di fatturato/annuo si applica un’aliquota del 15%.
3) Gli altri redditi
Le altre categorie di reddito previste dalla legislazione tributaria scontano in generale una
ritenuta fiscale alla fonte del 5%, generalmente a carico delle imprese e dei soggetti
economici, che quindi assumono il ruolo del sostituto d’imposta.

a) Le Tasse regionali
Le principali tasse regionali sono le seguenti:
Le tasse portuali e aeroportuali;
Tassa di circolazione sulla benzina;
Tassa sui mezzi di trasporto usati;
Tassa sugli esercenti dell’attività;
Tassa sugli imballaggi;
Tassa sui rifiuti;
Tassa sui premi assicurativi con eccezione di relativi ai rami vita, salute e la carta verde;
Tassa sulla registrazione iniziale e tassa annuale di circolazioni sulle auto di lusso
Varie ed eventuali da stabilire
b) Contributi e Previdenze sociali
Dobbiamo pensare a come applicare su tutti i redditi da lavoro quali aliquote stabilire per i
contributi previdenze sociali, equivalenti e migliori a quelli dell’INPS in Italia. Alla data di
redazione del presente contributo, l’onere contributivo sul lavoro dipendente proponiamo
un complessivo 20% (contributi sociali) di cui 10% posto a carico del datore di lavoro e il
7% a carico del dipendente e di 3% di previdenze sociali divisi ugualmente con un carico
di 1.5% divisi in eguale forma per ciascuno.
Particolari forme di contribuzione sono previste invece per le categorie dei liberi
professionisti.